Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea: Modulo Uno - Titolare a Titolare

Le Clausole Contrattuali Standard (Standard Contractual Clauses, SCC) della Commissione Europea sono progettate per garantire la conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto anche come GDPR (General Data Protection Regulation). Queste clausole stabiliscono i requisiti per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi, proteggendo i diritti delle persone fisiche e garantendo la libera circolazione dei dati.

Sezione I: Scopo e Ambito

Clausola 1: Scopo e Ambito

Lo scopo di queste clausole è assicurare la conformità con i requisiti del GDPR per il trasferimento dei dati personali verso un paese terzo. Le parti coinvolte sono:

  • Esportatore dei dati: La persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che trasferisce i dati personali, come elencato nell'Allegato I.A.

  • Importatore dei dati: L'entità in un paese terzo che riceve i dati personali dall'esportatore, direttamente o indirettamente tramite un'altra entità, come elencato nell'Allegato I.A.

Queste clausole si applicano al trasferimento dei dati personali specificati nell'Allegato I.B e l'Appendice contenente gli Allegati ne costituisce parte integrante.

Clausola 2: Effetto e Invariabilità delle Clausole

Queste clausole forniscono garanzie appropriate, compresi i diritti esecutivi dei soggetti dei dati e rimedi legali efficaci, ai sensi dell'Articolo 46(1) e 46(2)(c) del GDPR. Non possono essere modificate, tranne che per selezionare il Modulo appropriato o per aggiungere o aggiornare le informazioni nell'Appendice. Le parti possono includere queste clausole in un contratto più ampio o aggiungere altre clausole o garanzie aggiuntive, purché non contraddicano o pregiudichino i diritti fondamentali dei soggetti dei dati.

Clausola 3: Beneficiari Terzi

I soggetti dei dati possono invocare ed eseguire queste clausole contro l'esportatore e/o l'importatore dei dati come beneficiari terzi, con alcune eccezioni specifiche elencate nella clausola stessa.

Clausola 4: Interpretazione

I termini utilizzati in queste clausole hanno lo stesso significato di quelli definiti nel GDPR. Le clausole devono essere lette e interpretate alla luce delle disposizioni del GDPR e non devono essere interpretate in modo da contraddire i diritti e gli obblighi previsti dal GDPR.

Clausola 5: Gerarchia

In caso di contraddizione tra queste clausole e le disposizioni di accordi correlati tra le parti, queste clausole prevalgono.

Clausola 6: Descrizione del Trasferimento

I dettagli del trasferimento, comprese le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per cui sono trasferiti, sono specificati nell'Allegato I.B.

Clausola 7: Clausola di Adesione (Opzionale)

Un'entità non parte di queste clausole può aderire a queste clausole in qualsiasi momento, sia come esportatore di dati che come importatore di dati, completando l'Appendice e firmando l'Allegato I.A.

Sezione II: Obblighi delle Parti

Clausola 8: Garanzie di Protezione dei Dati

L'esportatore dei dati garantisce di aver utilizzato sforzi ragionevoli per determinare che l'importatore dei dati sia in grado, attraverso misure tecniche e organizzative appropriate, di soddisfare i propri obblighi ai sensi di queste clausole.

  • 8.1 Limitazione delle finalità: L'importatore dei dati deve trattare i dati personali solo per le finalità specifiche del trasferimento, come indicato nell'Allegato I.B.

  • 8.2 Trasparenza: L'importatore dei dati deve informare i soggetti dei dati della sua identità, delle categorie di dati trattati e del diritto di ottenere una copia di queste clausole.

  • 8.3 Accuratezza e minimizzazione dei dati: Le parti devono assicurarsi che i dati personali siano accurati e, se necessario, aggiornati.

  • 8.4 Limitazione della conservazione: L'importatore dei dati deve conservare i dati personali per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono trattati.

  • 8.5 Sicurezza del trattamento: L'importatore e l'esportatore dei dati devono implementare misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali.

  • 8.6 Dati sensibili: Se il trasferimento riguarda dati sensibili, l'importatore dei dati deve applicare restrizioni specifiche e/o garanzie aggiuntive.

  • 8.7 Trasferimenti successivi: L'importatore dei dati non deve divulgare i dati personali a terzi situati fuori dall'UE, a meno che non siano rispettate determinate condizioni.

  • 8.8 Trattamento sotto l'autorità dell'importatore: L'importatore dei dati deve assicurarsi che qualsiasi persona che agisce sotto la sua autorità tratti i dati solo su sue istruzioni.

  • 8.9 Documentazione e conformità: Ogni parte deve essere in grado di dimostrare la conformità ai propri obblighi ai sensi di queste clausole.

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